LA CORTE DI APPELLO

    Nella  causa  promossa  da:  ASL  n. 2  del Savonese, con sede in
Savona,  in  persona  del  direttore  generale, avv. Ubaldo Fracassi,
elettivamente  domiciliato  in  Genova, corso A. Podesta' 5B/1, nello
studio   dell'avv.   Luigi   Fante   che  lo  rappresenta  e  difende
congiuntamente  e  disgiuntamente  all'avv.  Giulio Berio del Foro di
Savona  in  forza di procura in calce all'atto di appello nella causa
n. 102/2001,  nonche'  in  calce  alla  comparsa  di  costituzione  e
risposta  e  di  appello incidentale del 5-13 luglio 2001 nella causa
n. 435/2001, appellante ed appellata nonche' appellante incidentale;
    Contro:
        Astengo  Bruno, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano
Germano  ed  Elena  Nasuti  del  Foro  di  Savona,  nonche' dall'avv.
Federico    Larocca,    sia    congiuntamente   che   disgiuntamente,
elettivamente   domiciliato   presso  lo  studio  dell'avv.  Federico
Larocca, in Genova, via S. Lorenzo n. 15/10 come da procura a margine
della  comparsa  di costituzione e risposta nella causa n. 102/2001 e
dell'atto di appello nella causa n. 435/2001, appellato ed appellante
incidentale nonche' appellante;
        T. I. e B. A. M., in proprio e nella qualita' di esercenti la
patria  potesta'  sul  minore  T. M., come da procura a margine delle
comparse   di  costituzione  e  risposta  delle  due  cause  riunite,
appellati;
        Regione  Liguria,  in persona del Presidente Sandro Biasotti,
autorizzato  con  delibera  di  giunta regionale n. 445 del 20 aprile
2001  e  n. 547 del 18 maggio 2001, rappresentata e difesa dagli avv.
Michela  Sommariva  e  Barbara Baroli come da procure a margine delle
comparse   di  costituzione  e  risposta  delle  due  cause  riunite,
appellata;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    La Corte, esaminati atti e documenti di causa,

                           P r e m e s s o

    Che  con atto di citazione notificato il 9 ed il 22 dicembre 1993
T. I. e B.A.M., sia in proprio che quali genitori esercenti la patria
potesta'  sul  minore  M.  T.,  convenivano  in  giudizio  avanti  al
tribunale di Savona il dott. Bruno Astengo e la ASL n. 2 del Savonese
per  sentirli condannare in solido al pagamento di lire 1.200.000.000
nella  qualita' e di lire 300.000.000 per ciascuno di essi in proprio
o di altra somma emergenda, oltre accessori, per i danni subiti il 17
settembre  1991,  all'atto  della  nascita  del  piccolo  M.  a causa
dell'operato  dell'equipe  di  sanitari  diretta  dal  dott.  Astengo
durante il decorso del parto;
    Che,  infatti,  il  minore  M.  riporto'  allora  ed  e'  tuttora
sofferente  di  una tetraparesi spastico-distonica di grave rilevanza
con lieve prevalenza per l'emilato destro;
    Che tanto la ASL n. 2 del Savonese (all'epoca dei fatti Usl 7 del
Savonese)  quanto  il  dott.  Astengo  si  costituivano  con separate
comparse chiedendo il rigetto della domanda attrice;
    Che  erano  espletate  le  prove testimoniali e di interrogatorio
formale   dell'Astengo   nonche'  due  consulenze  medico-legali  che
determinavano  la prima l'invalidita' al 100% del minore e la seconda
le  modalita'  delle condotte della struttura ospedaliera e del dott.
Astengo nell'accaduto;
    Che,  intanto,  con  atto  di  chiamata in causa notificato il 15
aprile  1996  alla Regione Liguria, la ASL n. 2 del Savonese chiedeva
dichiararsi,  in subordine rispetto al rigetto della domanda attrice,
il  proprio  difetto  di legittimazione passiva rispetto alle pretese
dei  T.  e  della  B.,  essendo  invece  legittimata, ex art. 6 legge
n. 726/1994 e 47 comma 6 legge regionale Liguria n. 10/1995 nonche' 2
decreto-legge 28 agosto 1995 n. 362, la Regione Liguria;
    Che  la Regione Liguria si costituiva eccependo la illegittimita'
costituzionale  dell'art. 6  primo  comma  ultima  parte,  cosi' come
interpretato  dalla  ASL  n. 2,  e,  comunque,  l'inammissibilita'  e
l'infondatezza delle richieste della predetta ASL;
    Che  con  sentenza  n. 1526  del 13 novembre - 5 dicembre 2000 il
Tribunale  di  Savona  sezione  stralcio  in persona del G.O.A. dott.
Giovanna Benazzoli riconosceva la responsabilita' concorrente sia del
dott.  Astengo  che  della struttura dell'ospedale S. Paolo di Savona
per  l'accaduto  e  condannava pertanto in solido il predetto Astengo
nonche'  la  ASL n. 2 del Savonese e, per quanto di ragione, anche la
Regione  Liguria  al  risarcimento  dei  danni  determinati  in  lire
1.200.000.000  per  il  minore T. ed in lire 300.000.000 per ciascuno
dei  genitori, oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla data
della domanda giudiziale (10 dicembre 1993) al saldo;
    Che  l'Astengo e l'ASL n. 2 erano inoltre condannati al pagamento
delle spese di causa in favore degli attori;
    Che  avverso  alla  sopra  indicata  sentenza interponeva appello
avanti a questa Corte, con atto notificato il 25 gennaio 2001, la ASL
n. 2  del  Savonese  lamentando  il  difetto di motivazione del primo
giudice  sulla  interposta  eccezione  di  difetto  di legittimazione
passiva,    l'inesistenza    di    una    specifica   responsabilita'
dell'organizzazione  ospedaliera  per  l'accaduto,  determinato dalla
condotta  dell'Astengo,  nonche'  l'erronea liquidazione del danno al
minore e l'illegittimita' dell'intervenuto riconoscimento di un danno
morale  ai genitori, oltre all'inesatto conteggio di rivalutazione ed
interessi sulla somma liquidata;
    Che,  pertanto,  la  ASL  n. 2  del  Savonese  concludeva, previa
sospensione  della  provvisoria  esecuzione  della  sentenza di primo
grado,  in via pregiudiziale per la dichiarazione del proprio difetto
di  legittimazione  passiva,  previa occorrendo rimessione degli atti
alla Corte costituzionale con riferimento agli artt. 1 e 2 della l.r.
Liguria 24 marzo 2000, n. 27, che finisce per attribuire appunto alla
ASL n. 2 la predetta legittimazione;
    Che,  nel merito, la ASL n. 2 chiedeva dichiararsi l'esclusiva o,
comunque,  preponderante  responsabilita'  dell'Astengo  per l'evento
dannoso verificatosi, determinandone in tal caso la percentuale;
    Che,  inoltre,  era  richiesto di rideterminare il quantum dovuto
alla  luce delle contestazioni sopra indicate, nonche' condannarsi al
pagamento  delle  spese  di  entrambi i gradi del giudizio in proprio
favore;
    Che  con  separato  atto  di  appello  impugnava  la sentenza del
Tribunale  di  Savona avanti a questa Corte anche l'Astengo, con atto
notificato l'11 ed il 12 aprile 2001, chiedendo a sua volta di essere
assolto  dalle domande attrici od, in subordine, di graduare le colpe
attribuendo  la  principale  responsabilita' alla ASL n. 2, riducendo
gli  importi liquidati ed escludendo per il minore e/o per i genitori
i danni morali;
    Che,  inoltre,  l'Astengo  chiedeva  provvedersi  ad una corretta
liquidazione  della  rivalutazione  e degli interessi attribuiti agli
attori, nonche' di dichiarare nei rapporti interni con l'ASL n. 2 e/o
la  Regione  l'obbligo  di  queste  ultime  al totale pagamento senza
diritto  di  rivalsa nei suoi confronti, vinte le spese dei due gradi
del giudizio o, in subordine, dell'appello previa riduzione di quelle
liquidate in primo grado;
    Che   anche   l'Astengo   chiedeva   sospendersi  la  provvisoria
esecuzione della sentenza di primo grado;
    Che in entrambi i separati giudizi si costituivano T., in proprio
e  nella  qualita', insistendo per il rigetto degli appelli proposti,
vinte  le  spese di appello e rimettendosi a giustizia sull'eccezione
di incostituzionalita' della ASL n. 2;
    Che  l'Astengo  si  costituiva  nel giudizio introdotto dalla ASL
n. 2  chiedendo  la riunione delle due cause di appello ed insistendo
per  l'accoglimento  dell'impugnazione  gia'  autonomamente proposta,
vinte le spese;
    Che  in  entrambi  i  giudizi  si  costituiva  la Regione Liguria
chiedendo  il  rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta ed
eccependo  la novita' della domanda dell'Astengo diretta a regolare i
cosiddetti rapporti interni, vinte le spese;
    Che,  infine,  la  ASL n. 2 si costituiva nel giudizio introdotto
dall'Astengo  ribadendo  le  richieste  formulate nel proprio atto di
appello    e    concludeva   altresi'   per   la   dichiarazione   di
inammissibilita'   dell'appello  dell'Astengo  con  riferimento  alle
domande  di  quest'ultimo  in  ordine  ai  rapporti interni, vinte le
spese;
    Che  con  ordinanza  del  19-27  luglio 2001 il C.I. disponeva la
riunione  dei  giudizi e limitava all'importo onnicomprensivo di lire
600.000.000 da attribuirsi ai genitori nella qualita', l'esecutivita'
della  sentenza  impugnata,  stabilendo  la solidarieta' in proposito
della  ASL  n. 2  del  Savonese  e della Regione Liguria, nonche' nei
limiti di lire 200.000.000 anche del dott. Astengo;
    Che  la  ASL  n. 2 chiedeva riconoscersi l'avvenuto versamento in
favore   dei  T.,  nella  qualita',  dell'importo  di  600.000.000  e
condannare chi di dovere in toto o pro quota nella forma meglio vista
alla restituzione;
    Che  le  parti  precisavano  all'udienza  del  25 ottobre 2001 le
conclusioni  come in seguito trascritte ed all'udienza collegiale del
26 settembre 2002 la causa era infine ritenuta per la decisione sulle
seguenti conclusioni.
Per la ASL n. 2 del Savonese.
    Piaccia alla Corte ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma
della sentenza appellata:
      1)  dichiarare  la mancanza di legittimazione passiva della ASL
n. 2  del  Savonese  in  ordine  alla  domanda  degli  attori  previa
occorrendo rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
      2)  affermare nel merito la responsabilita' esclusiva del dott.
Bruno Astengo nell'evento di cui trattasi ed assolvere la concludente
da   ogni  avversa  domanda  o,  quanto  meno,  in  via  subordinata,
dichiarare   la   colpa   preponderante  di  costui,  quantificandone
percentualmente l'entita';
      3)  dato atto che la ASL n. 2 del Savonese, giusta ordinanza 19
luglio 2001 di codesta ecc.ma Corte, ha versato ai sigg. T. e B. lire
600.000.000,   condannare   alla   restituzione  di  detta  somma  di
controparti  in  via  alternativa,  solidale o meglio vista nella sua
interezza o nella quota da stabilirsi;
      4)  dichiarare  l'erroneita'  della liquidazione effettuata dal
tribunale  di  Savona  a favore dei sigg. T. e B., in proprio e nella
qualita', sia sotto il profilo del danno morale, sia sotto quello del
cumulo della rivalutazione e degli interessi sul capitale rivalutato;
      5)  dichiarare  inammissibile il motivo esposto sub G dell'atto
di  appello  del  dott.  Astengo  in  forza  dell'art. 345  c.p.c.  e
respingere comunque nel merito l'impugnazione in quanto infondata;
      6)  con  vittoria  di spese e di onorari di entrambi i gradi di
giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali.
Per l'Astengo.
    Piaccia alla Corte d'Appello ecc.ma, reiectis contrariis:
        in via principale:
          A)   in  completa  riforma  della  impugnata  sentenza  del
Tribunale  di  Savona,  sezione  stralcio,  mandare  assolto  da ogni
domanda  il convenuto conchiudente dott. Bruno Astengo, per essere le
stesso esente da ogni responsabilita';
          B) vinte le spese dei due gradi di giudizio;
        in via subordinata:
          C)  graduare  l'eventuale colpa del dott. Bruno Astengo con
le  colpe  della  ASL n. 2, attribuendo la responsabilita', in misura
largamente prevalente alla ASL n. 2;
          D)  ridurre  i  danni a favore del minore secondo i criteri
generalmente  in  oggi  applicati nel risarcimento del danno da fatto
illecito,  secondo  quanto evidenziato in narrativa. Escludere per il
minore i danni morali;
          E) ove la Corte non ritenga di escludere i danni morali per
i  genitori,  ridurli  nella  media della misura prevista dai criteri
generalmente  applicati  in Liguria per i danni morali per i genitori
superstiti   per  la  morte  di  un  figlio  unico,  convivente,  non
coniugato;
          F)  disciplinare la rivalutazione monetaria e gli interessi
legali  come  indicato  dalla giurisprudenza corrente e cioe' se sono
applicate  le tabelle attualizzate escludere ulteriore rivalutazione.
Ammettere  interessi  solo  dalla  liquidazione del danno; evitare in
ogni  caso  duplicazione  di interessi e rivalutazione se il danno e'
liquidato  con riferimento ad una data anteriore alla decisione della
sentenza;
        in via subordinata:
          G)  nei  rapporti  interni dott. Bruno Astengo/ASL n. 2 e/o
Regione,  dichiarare  che  l'intera  responsabilita'  finanziaria del
risarcimento  del  danno incombe sull'ASL n. 2 e/o sulla Regione, con
esclusione di ogni diritto di rivalsa sul dott. Bruno Astengo essendo
piena  (nei  rapporti  interni)  la responsabilita' dell'ASL n. 2 e/o
della Regione;
          H)  vinte  le spese del presente grado di giudizio. Ridurre
le spese liquidate in primo grado a favore degli attori.
          I)  in  ordine  alla  rimessione  alla Corte costituzionale
della  questione  dell'Ente  tenuto  al pagamento, il conchiudente si
rimette a saviezza.
Per il T. e la B. in proprio e nella qualita'.
    Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis:
        1) rigettare gli appelli proposti dalla ASL n. 2 del Savonese
e  dal  dott. Bruno Astengo e conseguentemente confermare in ogni sua
parte  la  sentenza n. 1526 emessa dal tribunale di Savona in data 13
novembre5 dicembre 2000;
        2)  con  vittoria  di  spese  di  giudizio  di  secondo grado
comprensive di spese generali 10%, IVA e c.p.a, come per legge.
Per la Regione Liguria.
    Nella causa n. 102/2001, introdotta dalla ASL n. 2: si chiede che
la  Corte  ecc.ma voglia respingere ogni e qualsiasi domanda proposta
nei  confronti  della Regione Liguria. Vinte le spese e competenze di
giudizio.
    Nella  causa  n. 435/2001 introdotta dal dott. Astengo: si chiede
che  la  Corte  ecc.ma  voglia  respingere  ogni  e qualsiasi domanda
proposta nei confronti della Regione Liguria siccome inammissibile o,
in subordine, infondata. Vinte le spese e competenze di giudizio.

                            O s s e r v a

 t o      Che  l'appellante  ASL  n. 2  del  Savonese ha impugnato la
decisione  del  tribunale  sostenendo  preliminarmente  il difetto di
motivazione  del  primo  giudice  in  ordine all'eccepita inesistenza
della   sua   legittimazione   passiva   rispetto   alle  domande  di
risarcimento  proposte  da  T.  I.  e  da  B.A.M.  in proprio e nella
qualita' di genitori esercenti la patria potesta' sul minore T.M.;
    Che,    dunque,    l'appellante   ha   chiesto   dichiararsi   la
legittimazione  passiva  della  Regione  Liguria  in  sua  vece ed ha
rilevato  come la contraria conclusione desumibile dal disposto della
legge Regione Liguria 24 marzo 2000 n. 26 sia soggetta a sindacato di
costituzionalita'  per  l'evidente contrasto dei suoi artt. 1 e 2 con
quanto   stabilito   dagli   artt. 3-24-111  e  117,  nella  versione
modificata dalla legge 18 ottobre 2001 n. 3, della Costituzione;
    Che, ora, nessuno degli appellanti in causa (ASL n. 2 ed Astengo)
contesta  il diritto quanto meno del minore T. M. al risarcimento per
un  illecito  commesso  prima  del  31 dicembre 1994 e neppure che il
chiaro disposto dell'art. 2 della legge Regione Liguria 24 marzo 2000
n. 26  assegni  alla ASL in modo inequivoco la legittimazione passiva
per  queste  controversie,  sebbene pendenti, per cui la questione di
costituzionalita'  sollevata  dalla  predetta  ASL n. 2 e' certamente
rilevante  ai  fini del decidere, avendo per oggetto una questione di
legittimazione   che  necessariamente  precede  l'accertamento  delle
singole responsabilita' e del quantum del credito;
    Che   d'altra   parte   neppure   puo'  sostenersi  l'intervenuta
risoluzione  della  questione  di  costituzionalita'  per le pronunce
della  Corte  costituzionale  di  cui  alle  ordinanze  n. 351  e 352
dell'8-16  luglio  2002,  ordinanze  con  le quali si sono dichiarate
inammissibili  oppure  e'  stata  disposta la restituzione degli atti
alla  Corte  di  Appello  ed  al  tribunale  di  Genova su precedenti
eccezioni di incostituzionalita' dei predetti artt. 1 e 2 della legge
regionale  n. 26/2000,  posto  che  in  tali  decisioni  non  vengono
affrontate  nel  merito  le questioni di costituzionalita' sollevate,
rilevandosi   esclusivamente   la   mancata  considerazione  in  esse
dell'intervenuta    modifica   del   disposto   dell'art. 117   della
Costituzione a seguito della entrata in vigore della legge 18 ottobre
2001 n. 3;
    Che,  ora,  questa  Corte  ha gia' proposto, con riferimento alle
medesime norme, eccezione di incostituzionalita' con ordinanza del 29
novembre 2001 nella causa vertente tra Giordano Gaetano, in proprio e
nella  qualita',  contro USL l Imperiese ed altri anche tenendo conto
delle  intervenute  modifiche dell'art. 117 Cost. ed essa in oggi, in
assenza   di  decisivi  fatti  nuovi  e  non  risultando  intervenuta
pronunzia  del  giudice  delle  leggi, integralmente la ripropone per
consentire  anche alle parti del presente giudizio di offrire il loro
contributo alla sua risoluzione nella sede competente;
    Che,  cioe', la Regione Liguria con legge n. 26/2000 ha stabilito
-  nell'art. 1  -  la cessazione alla data di entrata in vigore della
legge  regionale  delle  gestioni  liquidatorie  costituite  ai sensi
dell'art. 2  comma  14 della legge n. 549/1995, e - nell'art. 2 - che
"tutti  i  rapporti giuridici gia' facenti capo alle unita' sanitarie
locali  ...  operanti  nella  Regione  Liguria,  ancorche' oggetto di
giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti
in  capo  alle  Aziende  Unita'  Sanitarie  Locali  ...  nonche' agli
Istituti  ed  enti  sopra  indicati,  ai  quali restano attribuite la
titolarita'  e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e
passiva,  e  il  relativo  esercizio  da  parte dei rispettivi legali
rappresentanti.
    In  ogni  caso,  nessun  onere  finanziario  puo'  gravare  sulle
Aziende,  Istituti ed Enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni
debitorie ulteriori o sopravvenute";
    Che, pero', con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e'
stato   realizzato  il  riordinamento  della  disciplina  in  materia
sanitaria,  con la soppressione delle unita' sanitarie locali, aventi
natura  di  enti  strumentali  delle  Regioni, dotati di personalita'
giuridica   pubblica,  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto);
    Che  la  legge  23 dicembre 1994 n. 724 ha disposto - nell'art. 6
comma  1  -  che  "in  nessun  caso e' consentito alle regioni di far
gravare  sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 502  e  successive modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente
ne'  indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni
pregresse  delle  unita'  sanitarie  locali.  A  tal  fine le regioni
dispongono  apposite  gestioni  a  stralcio,  individuando  l'ufficio
responsabile delle medesime";
    Che  tale  norma  ha  resistito al giudizio di costituzionalita',
avendo  la  Corte  costituzionale con sentenza n. 416/1995 dichiarato
non  fondata  la  questione di legittimita' costituzionale del citato
art. 6  comma  1,  sollevata  dalla  Regione  Sicilia, anche sotto il
profilo  che  esso  impone alla Regione di provvedere ai disavanzi di
gestione;
    Che  la  legge  28  dicembre  1995 n. 549 ha disposto nell'art. 2
comma  14  che  "per  l'accertamento della situazione debitoria delle
unita'  sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre
1994,  le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite
aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori
delle   soppresse  unita'  sanitarie  locali  ricomprese  nell'ambito
territoriale  delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui
all'art. 6  comma  1  della  legge  23  dicembre  1994  n. 724,  sono
trasformate in gestioni liquidatorie";
    Che  queste  norme  sono  state interpretate dalla Cassazione nel
senso  che,  a  seguito  della  soppressione  delle  unita' sanitarie
locali,  avvenuta  col decreto legislativo n. 502/1992, e per effetto
dell'art. 2  comma  1  della legge n. 724/1994 e dell'art. 2 comma 14
legge  n. 549/1995, si e' verificata una successione ex lege a titolo
particolare  delle  Regioni  nei  rapporti  di  debito e credito gia'
facenti capo alle unita' sanitarie locali;
    Che   trattasi   di   orientamento   inaugurato   dalle  sentenze
nn. 7479/1996   e  9804/1996,  confermato  dalle  Sezioni  Unite  con
sentenza  n. 7482/1997,  seguito  dalle sezioni semplici e nuovamente
ribadito  dalle sezioni unite con sentenze n. 12712/1998 e 2032/2000,
con  la  precisazione  che  il descritto quadro normativo non risulta
modificato  dal  successivo provvedimento normativo di cui al decreto
legge  n. 630/1996  convertito  in  legge  n. 21/1997), ancora infine
confermato tra le altre, con sentenza n. 4640 del 2 aprile 2002;
    Che il predetto provvedimento e' stato del resto adottato al fine
di  provvedere  al finanziamento dei disavanzi del Servizio sanitario
nazionale al 31 dicembre 1994 e si e' limitato a porre tale disavanzo
a  carico  dello  Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a
costituire,  per  il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni
(Cass. 4 luglio 1998 n. 6549);
    Che,  infatti, l'art. 1 del decreto-legge n. 630/1996 (convertito
in  legge  n. 21/1997) dispone che "per il parziale finanziamento dei
disavanzi  di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto
il  31  dicembre  1999,  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato a
contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a
totale  carico  dello  Stato.  La Regione Valle d'Aosta e le Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano provvedono al finanziamento dei loro
disavanzi  ai  sensi dell'art. 34 commi 3 e 5 della legge 23 dicembre
1994 n. 724";
    Che  il comma 2 dell'art. 1 specifica che "le somme derivanti dai
mutui  di  cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere  assegnate con decreti del Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
anche  di nuova istituzione, per il suggerimento alle regioni secondo
le modalita' indicate nel presente articolo";
    Che  il  dato  normativo  quale  risulta dalla breve ricognizione
legislativa  e giurisprudenziale anzidetta (successione delle Regioni
nei  debiti  pregressi delle Unita' sanitarie locali si puo', quindi,
considerare  pacifico,  nel  senso  che,  in  base  ad  esso,  si  e'
verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni
nei  rapporti  di  debito  e credito gia' facenti capo alle soppresse
Unita'  sanitarie  locali  e, inoltre, nel senso che, in nessun caso,
possono  gravare  sulle  "nuove"  Aziende  unita' sanitarie locali le
passivita' pregresse;
    Che,  in  questo  contesto,  la legge regionale n. 26/2000, negli
artt. 1  e  2  su  indicati,  ha  inciso  profondamente sul principio
sancito   dalla   normativa   nazionale,   quale  interpretato  dalla
giurisprudenza  della  Suprema  Corte,  dato  che ha caricato le AUSL
proprio  dei  debiti  contratti  dalle  vecchie USL, trasferendo alle
stesse  (dal punto di vista sia sostanziale che processuale: "restano
attribuite   la   titolarita'  e  la  legittimazione,  sostanziale  e
processuale,  attiva  e  passiva...") gli oneri che, invece, dovevano
gravare sulle regioni;
    Con essa pero' puo' ritenersi in primo luogo violato il principio
di  cui all'art. 3 della Costituzione, poiche' in una obbligazione di
diritto  comune  viene  sostituito d'imperio il soggetto debitore, ad
opera  proprio  del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione
abbia  fatto  o  avrebbe potuto fare seguito il consenso di una parte
creditrice  indeterminata,  in quanto costituita da tutti i creditori
delle vecchie USL;
    Che cioe' la legge regionale altera l'eguaglianza delle parti sia
nella  sostanza  obbligatoria  che  nel  processo, poiche' sottrae un
soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione per la quale era
astretto  per  diritto  comune,  di  fatto  istituendo  una  forma di
liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla
disciplina civilistica;
    Che,  inoltre,  risulta violato l'art. 24 della Costituzione, qui
notandosi  che  il diritto alla difesa affermato da tale disposizione
e'  stato  considerato  dalla giurisprudenza una concretizzazione del
principio    di   eguaglianza,   essendo   vietata   al   legislatore
l'introduzione  di  discriminazioni irragionevoli d'ordine soggettivo
nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia;
    Che,  in  particolare,  l'effettiva  eguaglianza  delle parti nel
processo,  specie nel campo dei rapporti con la p.a., non puo' essere
violata   con   l'istituzione   di   privilegi   tecnico-processuali,
attribuiti  senza  plausibili  giustificazioni  alla  parte pubblica,
oppure   mediante   agevolazioni  irragionevoli,  talvolta  riservate
all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparita'
di  trattamento  processuale  dei  mezzi di tutela a disposizione dei
cittadini nei confronti degli enti pubblici;
    Che,  inoltre,  la  necessita' di una parita' formale delle parti
nel  processo  presuppone  un  rapporto  di proporzione tra poteri di
azione  e  difesa,  cosi'  che ad entrambe le parti in giudizio siano
riconosciute identiche possibilita' tecnico-processuali di far valere
i  propri  diritti  e di condizionare in loro favore il convincimento
del giudice;
    Che,  ora, la normativa regionale in esame non pare rispettosa di
tale  principio,  perche'  (anche  nel  caso di liti gia' iniziate e,
quindi, in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano
e  pretendono  l'eguaglianza  degli  strumenti  processuali a propria
disposizione)   la   Regione   addirittura  sottrae  se  stessa  alla
soggettivita' passiva derivante da un rapporto obbligatorio e quindi,
alla  soggettivita'  processuale  (legittimazione passiva) alla quale
era ed e' tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio;
    Che  pare  violato  anche  l'art. 111  della  Costituzione (quale
modificato dalla legge 23 novembre 1999 n. 2 sul c.d. giusto processo
per  il  quale  "ogni  processo  si svolge nel contraddittorio tra le
parti" e soprattutto, per quanto qui interessa, "... in condizioni di
parita'";
    Che  della  sussistenza  di  tale  ultima  condizione e' piu' che
lecito  dubitare  per  gli  stessi  motivi indicati in relazione alla
prospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione;
    Che,  infine,  la  predetta normativa regionale puo' ritenersi in
contrasto  con  l'art. 117 della Costituzione per il quale la Regione
puo'   emanare   norme  legislative  nelle  materie  di  legislazione
concorrente,  quale  e'  la  tutela  della  salute, "salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato";
    Che,  infatti, la giurisprudenza costituzionale, gia' in presenza
della  precedente  versione dell'art. 117 Cost., conforme all'attuale
sul  punto, ha ritenuto che i principi fondamentali possano desumersi
direttamente    o    da    norme   costituzionali   o   da   obblighi
internazionalmente  assunti  o dalla legislazione statuale ordinaria,
se   questa   sia  espressione  di  riforme  di  carattere  generale,
coinvolgenti   l'intera   collettivita'  nazionale  (le  c.d.  grandi
riforme);
    Che,  in  sostanza, con la legislazione nazionale sopra ricordata
(in  particolare,  attraverso  la  soppressione  delle vecchie Unita'
sanitarie locali e l'istituzione delle nuove aziende unita' sanitarie
locali  lo  Stato ha inteso affrontare la grande riforma del Servizio
sanitario  nazionale  (Cass. 2032/00), stabilendo espressamente che i
nuovi organismi fossero liberi da passivita' che ne potessero frenare
od ostacolare l'attivita';
    Che,  invece,  con  la  legge  n. 26/2000  la  Regione Liguria ha
onerato  le  nuove Aziende proprio di quelle passivita' pregresse che
il   legislatore  nazionale  aveva  inteso  attribuire  alle  Regioni
medesime;
    Che  la  Corte costituzionale, nel vigore del precedente disposto
dell'art. 117,   si   e'   poi   effettivamente   espressa   per   la
costituzionalita'  di  una  legge della Regione Basilicata in materia
con sentenza n. 89/2000, ma solo perche' essa, in ordine ai pregressi
rapporti  di  debito  e credito delle soppresse USL, aveva introdotto
meccanismi  particolari di gestioni distinte e contabilita' separate,
tali  da  consentire ad uno stesso soggetto che subentrava nella loro
posizione  giuridica  (ossia  le  neoistituite  AUSL  di evitare ogni
confusione  tra  le  diverse  masse patrimoniali, cosi' da tutelare i
creditori  e  al tempo stesso da escludere ogni responsabilita' delle
Aziende in ordine ai debiti delle vecchie USL;
    Che,  al contrario, il meccanismo previsto dalla legge n. 26/2000
non  sembra rispondere a queste caratteristiche, perche' essa prevede
stanziamenti  di  fondi  a  favore  delle  Aziende (art. 3) e dispone
(art. 2  comma  2)  che in ogni caso, nessun onere puo' gravare sulle
Aziende per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute;
    Che  infatti,  la  circostanza che nessun onere finanziario possa
gravare sulle Aziende "per eventuali situazioni debitorie ulteriori o
sopravvenute"  non  esclude  che,  senza distinzioni, data l'ampiezza
della  previsione normativa, "tutti i rapporti giuridici gia' facenti
capo alle Unita' sanitarie locali ... ancorche' oggetto di giudizi in
qualsiasi  sede  e  grado,  s'intendono  di  diritto trasferiti" alle
Aziende;
    Che,  ora,  a  prescindere dall'atteggiamento in concreto assunto
nel  caso  in questione dalla Regione Liguria, sulla base tra l'altro
di  una sentenza di primo grado che comunque la condannava per quanto
di  ragione,  se anche i rapporti giuridici di carattere risarcitorio
ancora  sub  iudice come quello in esame (in cui cioe' l'accertamento
di  pretese  anche  a  titolo  extracontrattuale  verso le vecchie e'
ancora  in corso, sono cosi trasferiti alle AUSL, e' pero' fortemente
in   dubbio  che  essi  integrino  invece  le  "eventuali  situazioni
debitorie  ulteriori  e  sopravvenute"  per  le quali e' escluso ogni
onere delle AUSL medesime;
    Che  per situazioni debitorie non "ulteriori o sopravvenute" poi,
nonostante  le  buone  notizie  sull'esito della liquidazione fornite
dalla  Regione Liguria nelle sue difese, resta il fatto che il limite
di cui all'art. 2.2. non esiste;
    Che inoltre, il finanziamento regionale, anche a volerlo ritenere
adeguato,  comunque non esclude che le Aziende debbano ora rispondere
con tutto il proprio patrimonio in relazione alla titolarita' passiva
dei  rapporti  ad  essa  trasferiti  di  diritto, senza che sia stato
predisposto  un  meccanismo  atto  ad evitare una confusione di masse
patrimoniali  (il che tra l'altro ben puo' giustificare il persistere
delle difese della AUSL in punto legittimazione anche in appello;
    Che   le  modifiche  apportate  recentemente  all'art. 117  della
Costituzione  non  mutano  sostanzialmente  il  quadro  esistente  in
precedenza,  solo che si consideri, secondo quanto gia' esposto, come
la materia della salute resti oggetto di legislazione concorrente tra
Stato  e  Regioni,  alle  quali  spetta  la  potesta'  legislativa al
riguardo,  salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato;
    Che,  pertanto,  come gia' accennato, il principio secondo cui le
aziende  unita'  sanitarie  locali  non  rispondono  dei preesistenti
debiti   delle   vecchie   USL   ha  carattere  di  imperativita'  ed
inderogabilita'  e,  essendo contenuto in una delle cosiddette grandi
riforme,   vincola   anche  la  legislazione  regionale  (vedi  Cass.
2032/00);
    Che,   del   resto,  anche  Corte  costituzionale  n. 89/2000  ha
osservato  che  la  disposizione  di  cui  all'art. 6  comma 1  legge
n. 724/1994  e'  da  considerare,  per  la  finalita'  perseguita, in
rapporto  di  coessenzialita'  e  di  necessaria  integrazione con le
norme-principio   che   connotano   il   settore  dell'organizzazione
sanitaria   locale,   cosi'   da  vincolare  l'autonomia  finanziaria
regionale  in  ordine  alla  disciplina  prevista  per  i debiti ed i
crediti delle soppresse USL;
    Che,   dunque,   se  anche  in  base  all'art. 117  novellato  la
determinazione dei principi fondamentali (tra cui quello ora indicato
spetta  allo Stato, la potesta' legislativa delle Regioni deve essere
esercitata in modo rispettoso di tali principi, la cui determinazione
sarebbe altrimenti inutile;
    Che,   pertanto,  va  sottoposta  alla  Corte  costituzionale  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1 e 2 della
legge  Regione  Liguria  n. 26/2000  in relazione agli articoli sopra
indicati, in quanto rilevante e non manifestamente infondata;
    Che  ne  consegue  la sospensione del presente giudizio in attesa
dell'esito di quello promosso davanti alla Corte costituzionale;